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Sez. L, Sentenza n. 6060 del 10/11/1988 (Rv. 460472 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FATTO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DI UN DOCUMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460472-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FATTO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DI UN DOCUMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il contegno della parte nel processo (art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.) - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato dalla parte, anche immediatamente prima del processo, mediante il suo procuratore - non può essere posto dal giudice a fondamento della ricostruzione storica di un fatto la quale risulti irrimediabilmente in contrasto con la ricostruzione che dello stesso fatto è ricavabile da un documento. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'attore fosse legittimato ad agire anche in proprio, oltre che quale socio-amministratore di una società, avendo stipulato in tale duplice veste il contratto dedotto in giudizio, ed aveva a tal fine assegnato rilievo, per un verso, alla corrispondenza, anteriore al giudizio, proveniente dal legale della convenuta e facente riferimento ad intese contrattuali concluse con l'attore personalmente e, per altro verso, al documento da cui emergeva che il contratto era stato invece stipulato dallo attore in qualità di amministratore della società). (V 5804/81, mass n 416515; (V 3650/74, mass n 372163; (V 3650/74, mass n 372164; (V 1151/70, mass n 346741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)