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Sez. L, Sentenza n. 5361 del 04/04/2012 (Rv. 622311 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Totalizzazione ex art. 45 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 - Ai fini dell'anzianità contributiva ex art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a contributi versati in Svizzera.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622311-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Ai fini dell'anzianità contributiva quinquennale richiesta dall'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 per l'accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, è ammissibile la totalizzazione dei periodi contributivi ex art. 45 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, la quale non riguarda soltanto la fruizione delle prestazioni, ma anche l'accredito strumentale alla costituzione della provvista contributiva; questa interpretazione è orientata alla tutela del valore sociale della maternità, che integra la "ratio" dell'art. 25 cit. in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., ed è conforme all'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che consente di mantenere o adottare misure a vantaggio del sesso sfavorito. (Principio affermato in relazione a contributi versati per una lavoratrice italiana in Svizzera, equiparati ai contributi versati in un Paese dell'Unione europea in forza dell'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra Unione europea e Confederazione elvetica in data 21 giugno 1999).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 45, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 25, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)