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Sez. L, Sentenza n. 4248 del 02/03/2004 (Rv. 570740 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Lavoratori nei paesi della Comunità Europea -Totalizzazione - Presupposti - Disciplina ex legge n. 29 del 1979 - Ricongiunzione presso gestioni speciali per lavoratori autonomi - Condizioni - Esistenza di un periodo di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti di almeno cinque anni immediatamente anche alla domanda - Conseguenze - Diritto alla ricongiunzione in caso di contributi versati all'estero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570740-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di cumulo dei periodi contributivi maturati dai lavoratori nei paesi della comunità europea, il beneficio della totalizzazione è subordinato alla condizione che il lavoratore non abbia maturato i requisiti contributivi minimi per far sorgere il diritto alla pensione in nessuno stato membro, sicche nell'ipotesi del ricongiungimento di diverse anzianità contributive ai fini del trattamento pensionistico finale, la totalizzazione può essere invocata soltanto se essa diventa necessaria per creare i presupposti contributivi minimi per l'operatività della ricongiunzione medesima, consentendo attraverso il calcolo fittizio per sommatoria, di soddisfare i requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa nazionale per il ricongiungimento. Pertanto, poiché la legge nazionale 7 febbraio 1979 n. 29 subordina la facoltà della ricongiunzione per i lavoratori autonomi all'esistenza, all'atto della domanda, di un periodo contributivo almeno quinquennale immediatamente precedente nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S dei lavoratori dipendenti, resta escluso, in forza delle fonti comunitarie (art. 10 del Regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 conformemente al principio fissato dall'art. 51 del Trattato di Roma) che tale periodo debba esser stato effettuato o debba comunque valere nell'ambito dell'assicurazione nazionale, essendo possibile la ricongiunzione in presenza di contributi versati in un'assicurazione estera.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)