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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8333 del 04/04/2018 (Rv. 648142 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Profilo dell'elevata propensione al rischio dell'investitore - Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648142-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi ritenendo che l'investitore, possedendo una buona conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere l'operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)