diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 18702 del 23/09/2016 (Rv. 641826 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione in valori mobiliari - Contratto che prevede il solo incarico di eseguire gli ordini del cliente - Obblighi informativi dell'intermediario - Sussistenza - Indicazioni fornite al momento della stipula del contratto quadro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641826-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione mobiliare, ove il cliente gli affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l'intermediario è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)