Sez. 5, Sentenza n. 4845 del 16/04/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204852 - 01
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere | Notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. - Legittimità - Limite: invito a dichiarare o eleggere domicilio e conseguente avvertimento - Ragione: nullità ex art. 171, lett. e) cod. proc. pen. - Insorgenza e presupposto - Fattispecie: invito ed avvertimento ex art. 161, primo e secondo comma cod. proc. pen. effettuati nel corso del procedimento, anziché "ab initio" - Nullità - Esclusione.
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere
In tema di notifiche all'imputato non detenuto, sino a quando non si sia provveduto all'invito a dichiarare od eleggere domicilio ed all'avvertimento che, in mancanza, esse saranno eseguite mediante consegna al difensore, le notifiche stesse sono ritualmente eseguite ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.. Ciò perché la nullita insorge, secondo il dettato dell'art. 171, lett. e) cod. proc. pen., solo se, in difetto del predetto avvertimento, la notifica viene attuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale è stato escluso che derivi nullità dal fatto che l'invito e l'avvertimento ex art. 161, primo e secondo comma cod. proc. pen. siano compiuti nel corso del procedimento, dopo l'esecuzione di notifiche ai sensi dell'art 157 cod. proc. pen., anziché "ab initio".)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)