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Sez. 4, Sentenza n. 38557 del 16/09/2008 Ud. (dep. 10/10/2008) Rv. 240968 - 01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ | Imputato detenuto - Dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della scarcerazione - Avviso dell'obbligo di comunicare i mutamenti del domicilio e delle conseguenze dell'omessa comunicazione - Omissione dell'avviso - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240968-01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ

Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)