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Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 20/05/1980 (Rv. 407121 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407121-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il giudizio di Cassazione non si interrompe anche se dopo la sua rituale instaurazione venga comunicata la morte di una delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)