Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 20/05/1980 (Rv. 407121 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il giudizio di Cassazione non si interrompe anche se dopo la sua rituale instaurazione venga comunicata la morte di una delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)