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Sez. 2, Sentenza n. 564 del 22/08/1990 (Rv. 468975 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - NEL PROCEDIMENTO DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DECESSO DEL SOGGETTO RIUNENTE IN SÈ LA QUALITÀ DI PARTE E D'UNICO DIFENSORE OVVERO TANTO DELLA PARTE QUANTO DEL DIFENSORE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468975-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - NEL PROCEDIMENTO DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DECESSO DEL SOGGETTO RIUNENTE IN SÈ LA QUALITÀ DI PARTE E D'UNICO DIFENSORE OVVERO TANTO DELLA PARTE QUANTO DEL DIFENSORE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Il principio, secondo cui l'istituto dell'interruzione non riguarda il procedimento di legittimità, nemmeno nel caso di morte della parte o del suo difensore, trova deroga quando nel procedimento stesso si verifichi e risulti (nella specie, in Sede di notificazione dell'avviso di udienza) il decesso del soggetto che riunisca in sè la qualità di parte e di unico difensore, ovvero il decesso tanto della parte quanto del difensore, atteso che, in questa situazione, la dichiarazione d'interruzione, con la conseguente facoltà degli interessati di riassumere il giudizio (entro il termine di cui allo art. 305 cod. proc. civ., a pena d'Estinzione del giudizio stesso), è imposta dal determinarsi di un'incolmabile carenza di contraddittorio e dall'irreparabile pregiudizio che le posizioni sostanziali degli eredi potrebbero subire dalla prosecuzione della causa. (contra 2797/88, mass n 458417; (contra 3551/81, mass n 414162; (contra 3313/80, mass n 407121; (contra 5128/77, mass n 388743; (contra 3038/77, mass n 386600).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)