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Sez. 1, Sentenza n. 2675 del 28/10/1967 (Rv. 330119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - FATTO CONTESTATO CONSIDERATO COME PACIFICO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - FATTO CONTESTATO CONSIDERATO COME PACIFICO - INAMMISSIBILITA.*

L'avere dato per pacifico un fatto, che si presenta contestato, non costituisce materia di ricorso per Cassazione, anche se l'apprezzamento del giudice sia frutto di un travisamento di fatti, sopperendo, in tal caso, il rimedio dell'Azione di revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. (Cfr. 686-66 540-64). Conforme alla sentenza n. 884-67, massima n. 327065.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)