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Sez. 3, Sentenza n. 478 del 11/02/1969 (Rv. 338571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - FATTO CONTESTATO RITENUTO PACIFICO - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - FATTO CONTESTATO RITENUTO PACIFICO - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*

L'aver data per pacifica una circostanza che, viceversa, si pretende contestata non puo costituire materia di ricorso per Cassazione, anche se l'apprezzamento del giudice di merito sia frutto di un travisamento dei fatti, soccorrendo in tal caso il rimedio della revocazione. Il travisamento dei fatti, poi, attenendo al merito della controversia, puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto se si risolva in errori di diritto o in violazione di legge, previsti dall'art. 360, cod.proc.civ., e non anche quando si esaurisca nell'ambito dell'apprezzamento senza dar luogo, quanto meno, ad una motivazione contraddittoria od insufficiente. (V. 3272-68, mass. N.336242 3224-68, mass. N.336162 1299-68, mass. N. 332868 2675-67, mass. N. 330119).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)