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Sez. 6, Sentenza n. 6186 del 19/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289442-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Estradizione per l'estero - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Onere di allegazione dell'estradando
Stato
decisa il 2026-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289442-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE

- Sussistenza - Dovere della Corte di appello di richiedere informazioni - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, la parte che intende ottenere una pronunzia contraria alla consegna, in mancanza di una situazione di rischio attestata da fonti conoscitive affidabili, è tenuta a fornire elementi concreti sulla possibile sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani o degradanti, dovendosi escludere, sulla base del principio di reciproco affidamento tra Stati, un dovere generalizzato della Corte di appello di richiedere informazioni al riguardo. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Perù).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)