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Sez. 2, Sentenza n. 11865 del 03/02/2006 Cc. (dep. 04/04/2006) Rv. 233804 - 01

DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ | Più imputati che abbiano reso dichiarazioni contro altro imputato - Divieto di unica difesa - "ratio" della previsione di legge - Conseguenze - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233804-01

DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ

Il divieto di assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati, che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato, presidia l'area delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, al fine di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse rendendole affette da possibili vizi di "circolarità", ma non è sanzionato con l'espressa previsione di nullità, sicché occorre verificare di volta in volta, per l'affermazione della nullità, l'esistenza di un effettivo e concreto pregiudizio della difesa dell'imputato sotto il profilo della possibile incidenza della comunanza del difensore sulla genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)