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Sez. 2, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005 Ud. (dep. 09/11/2005) Rv. 232522 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ | Difesa di più imputati - Condizioni - Collaboratori di giustizia - Necessità di escludere il pericolo di circolarità delle dichiarazioni - Inosservanza del divieto - Nullità - Insussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232522-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ

L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma primo cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che la norma non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui più collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni contro un terzo, tale situazione essendo esplicitamente disciplinata dal comma quarto bis dell'art. 106 cod. proc. pen., che prevede un divieto di difesa indipendente da una situazione di vera e propria incompatibilità, allo scopo di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni accusatorie, rendendole affette da possibili vizi di "circolarità", sicchè la sua inosservanza non costituisce causa di nullità, in difetto di una esplicita previsione in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)