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Sez. 1, Sentenza n. 646 del 09/03/1973 (Rv. 362747 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DEDUZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA IN VIA MERAMENTE CONDIZIONATA - AMMISSIBILITA - ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA PRIMA DELLA DECISIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362747-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DEDUZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA IN VIA MERAMENTE CONDIZIONATA - AMMISSIBILITA - ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA PRIMA DELLA DECISIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*

Poiche anche nel contenzioso elettorale i poteri del giudice sono soggetti all'impulso di parte, e possibile proporre la domanda di decadenza di un consigliere comunale dalla carica, per incompatibilita, in via condizionata, cioe per l'ipotesi che il motivo di incompatibilita non venga a cessare prima della decisione della causa. Intervenute, pertanto, prima di tale momento, le dimissioni del convenuto dall'ufficio che determinava l'incompatibilita, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)