Sez. 1, Sentenza n. 1939 del 24/03/1984 (Rv. 434019 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - FORMULAZIONE DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - FORMULAZIONE DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*
Il giudizio elettorale, pur con le sue particolari caratteristiche, si colloca nello schema dell'ordinario processo civile, alle cui regole ed ai cui principi, se non espressamente derogati, rimane vincolato. Di conseguenza, anche in tale giudizio si applica il principio secondo il quale i motivi d'impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati soltanto con l'atto di appello, nel quale l'appellante deve prospettare tutte le sue censure, non essendogli consentito di aggiungere in prosieguo altri motivi d'impugnazione, in quanto l'atto di appello fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede di gravame. (Conf 4103/82, mass n 422079; (Conf 2523/82, mass n 427389; (Conf 6338/81, mass n 417126; (Conf 2164/81, mass n 412883; (Conf 2973/80, mass n 406714; (Conf 1668/80, mass n 405279; (Conf 646/73, mass n 362747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)