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Sez. 1 - , Sentenza n. 20228 del 07/10/2016 (Rv. 642046 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area destinata ad insediamenti industriali - Edificabilità ad iniziativa privata - Conseguenze - Vincolo preordinato all'esproprio - Configurabilità - Esclusione - Considerazione della edificabilità del suolo ai fini dell'indennità espropriativa - Necessità - Fattispecie in tema di realizzazione di un interporto.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642046-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa di terreni destinati ad insediamenti industriali, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili dall'art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, non è escluso da previsioni dello strumento urbanistico che non siano funzionali allo sfruttamento del terreno ai fini di edilizia residenziale privata, in quanto la destinazione industriale (nella specie, costruzione di un interporto), sia pur mediata dalla programmazione pubblicistica, è idonea a consentire l'esplicazione dello "ius aedificandi" da parte dei privati, con ricadute virtuose sulla determinazione dell'indennità in caso di esproprio. Laddove, infatti, la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo, e dunque non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva valutato i terreni illegittimamente occupati secondo il loro valore venale, in ragione della loro edificabilità alla stregua degli strumenti urbanistici vigenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)