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Sez. 1, Sentenza n. 18239 del 17/09/2015 (Rv. 636752 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità del suolo - Accertamento - Riferimento alla classificazione urbanistica - Necessità - Verifica della edificabilità ad iniziativa privata - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di realizzazione di un interporto.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636752-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, conv. nella l. n. 359 del 1992, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia previsto, nello strumento urbanistico generale, come zona edificabile, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata ed a tipologia vincolata, purché la destinazione impressa al fondo sia realizzabile anche ad iniziativa privata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito ha ritenuto che le aree destinate dal piano regolatore alla realizzazione di un interporto debbano essere incluse nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 240, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 30/11/1998 num. 413 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)