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Sez. 3, Sentenza n. 6601 del 30/07/1987 (Rv. 454831 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454831-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

In tema di locazione di immobile urbano, alla stregua della disciplina ordinaria (art. 1594 cod. civ.) e fuori della ipotesi specifica di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, la cessione del contratto operata dal conduttore - a seguito della quale il rapporto di locazione prosegue tra il locatore ceduto ed il terzo cessionario quale nuovo conduttore secondo la disciplina dell'originario contratto - produce effetto nei confronti del locatore dal momento in cui quest'ultimo, venutone a conoscenza o presone atto, vi acconsenta anche per facta concludentia, e cioè con un comportamento univoco, protrattosi nel tempo, di adesione alla prosecuzione del sinallagma contrattuale e, quindi, alla continuazione del godimento della res locata da parte del cessionario. (V 6295/80, mass n 410034; (V 1815/60; (V 2881/52; (V 1458/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)