Sez. 6, Sentenza n. 246 del 14/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 216513 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Difensore nominato d'ufficio - Mancato avviso dell'arresto - Nullità - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
L'inosservanza dell'art. 386, comma secondo, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Nè l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida. (Nel caso, il difensore d'ufficio aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso dell'udienza di convalida alla quale aveva partecipato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)