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Sez. 2, Sentenza n. 43063 del 16/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 226920 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore - Omissione - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226920-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)