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Sez. L, Sentenza n. 17332 del 25/08/2005 (Rv. 583372 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Estensione alle imprese commerciali aventi determinati requisiti occupazionali - Riferimento temporale per verificare la titolarità del requisito - Media del semestre precedente all'apertura della procedura - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583372-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In base al combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 12, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 (quest'ultimo come modificato dall'art. 7, settimo comma, del d.l. n. 148 del 1993) ai dipendenti delle imprese commerciali spetta l'estensione del trattamento di mobilità previsto per quelli delle imprese industriali e artigiane, purché l'impresa soddisfi il requisito occupazionale previsto dalla legge, la cui sussistenza va verificata sulla base della media occupazionale del semestre precedente all'apertura della procedura.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12, Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7, Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)