Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 14/03/2026 (Rv. 678237-01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI | Contratto di somministrazione di energia elettrica - Clausola che consente la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento di una bolletta - Natura - Specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c. - Conseguenze - Exceptio inadimplenti contractus - Opponibilità - Protrazione della sospensione dopo il pagamento da parte dell'utente - Inadempimento del somministrante - Configurabilità - Limiti.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, la clausola che consente la sospensione della fornitura per il ritardato pagamento anche di una sola bolletta costituisce specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre l'exceptio inadimpleti contractus, fermo restando che la protrazione della sospensione anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'utente integra inadempimento del somministrante medesimo e lo espone al risarcimento dei danni conseguenti, salva la prova dell'ignoranza incolpevole del pagamento, derivante da causa estranea alla sua organizzazione.
Cod. Civ. art. 1565, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)