Sez. 3, Sentenza n. 25731 del 22/12/2015 (Rv. 638070 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI | Contratto di somministrazione di energia elettrica - Mancato pagamento di una bolletta - Conseguenze - Sospensione del servizio quale "exceptio inadimplenti contractus" - Sospensione del servizio dopo l'avvenuto pagamento - Inadempimento del somministrante - Configurabilità - Obbligazione risarcitoria - Sussistenza - Limiti.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI
La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)