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Sez. 1, Sentenza n. 4563 del 15/04/1992 (Rv. 476793 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere | "Tangenti" pagate ad organizzazioni mafiose - Oneri sopravvenuti imprevisti - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476793-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore non può far valere, come oneri sopravvenuti imprevisti, le cosiddette "tangenti" pagate ad organizzazioni mafiose per poter eseguire i lavori, non sussistendo nesso di causalità con l'appalto, atteso che le dette perdite non possono essere considerate come "costi" necessari alla realizzazione delle opere, ma sono ricollegabili a fatti delittuosi estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)