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Sez. 1, Sentenza n. 15485 del 06/12/2000 (Rv. 542474 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Tempestività - Onere - Portata - Nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti cosiddetti "continuativi".
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542474-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

L'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso con l'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sè sfavorevoli (onere il quale, ove inosservato, produce la decadenza del diritto a conseguire maggiori compensi) sussiste anche con riguardo ai così detti "fatti continuativi", consistenti in fatti non immediatamente produttivi di maggiore onerosità. Rispetto a questi ultimi, peraltro, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1995 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)