Sez. 3, Sentenza n. 5922 del 27/05/1995 (Rv. 492510 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Mancata opposizione alla prosecuzione "ex lege" del rapporto - Rilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, la quale nella disciplina di cui all'art. 1597 cod. civ. è conseguenza di una libera scelta contrattuale delle parti desumibile anche da un loro comportamento concludente, nella legislazione vincolistica come attuata nell'art. 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e nell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982 n. 94, ha carattere del tutto automatico sicché la mancata opposizione alla prosecuzione "ex lege" del rapporto non può assumere il valore di un indice di volontà tacita di rinnovazione dello stesso configurando una semplice acquiescenza ad una situazione normativa di per se vincolante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 15 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)