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Sez. 3, Sentenza n. 9958 del 13/10/1997 (Rv. 508801 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Disdetta - Permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza contrattuale o legale - Conseguenze - Tacita rinnovazione del contratto di locazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508801-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

Gli estremi dell'istituto della rinnovazione tacita di un contratto di locazione sono legittimamente integrati, ai sensi del disposto dell'art. 1597, comma primo, cod. civ., tutte le volte in cui il conduttore "permanga e sia lasciato", pur dopo la scadenza del termine contrattuale, nella detenzione della cosa locata. La ricordata disposizione normativa, afferente ai contratti a tempo determinato (quale il contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione e soggetto al regime transitorio dettato dalla legge n. 392 del 1978, destinato a cessare alle scadenze fissate rispettivamente agli artt. 67 e 71 della legge medesima, senza necessità di disdetta) va interpretata nel senso che non è lecito desumere dal solo fatto della permanenza del conduttore dell'immobile oltre la scadenza del termine (contrattuale o legale) la verificazione della fattispecie normativa della rinnovazione tacita prevista dal citato art. 1597, occorrendo, invece, che dall'univoco comportamento tenuto da entrambe le parti, dopo la scadenza del contratto, possa desumersi la loro implicita, ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597 com. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)