diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 16832 del 11/04/2008 Cc. (dep. 23/04/2008) Rv. 239543 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Eccezioni sostanziali e processuali - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239543-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

La presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato.(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione presentata dall'imputato relativa alla irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)