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Sez. 5, Sentenza n. 27090 del 11/06/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290370-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Conversione del rito abbreviato in patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290370-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, non è deducibile con il ricorso per cassazione l'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, atteso che l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta recepito in sentenza, comporta l'implicita rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di natura processuale diversa da quelle tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato il carattere speciale di quest'ultima norma rispetto all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.).

Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)