Sez. L, Sentenza n. 4763 del 27/05/1987 (Rv. 453416 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL COSIDDETTO PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - QUALIFICAZIONE - CRITERI - INQUADRAMENTO NEL PIÙ SPECIFICO RAPPORTO DI AGENZIE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL COSIDDETTO PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - QUALIFICAZIONE - CRITERI - INQUADRAMENTO NEL PIÙ SPECIFICO RAPPORTO DI AGENZIE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'attività del cosiddetto propagandista scientifico, può inquadrarsi secondo le concrete modalità di svolgimento dello stesso, sia nel rapporto di lavoro subordinato, che in quello di rapporto di lavoro autonomo, che in quello più specifico di rapporto di Agenzia ove all'attività pubblicitaria sia associata quella del promovimento di contratti nell'interesse del proponente. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva provveduto al positivo riscontro dei requisiti essenziali e tipici del contratto di Agenzia, consistenti nella autonomia e libertà di scelta dell'agente circa la Determinazione del modo e del tempo di svolgimento della sua attività nel rispetto delle sole direttive di massima del preponente, nella assegnazione al medesimo di una zona determinata, nella previsione di un compenso a provvigione sugli affari andati a buon fine, nell'Obbligo dell'agente di promuovere la conclusione di contratti e di fornire al preponente ogni informazione utile, nell'assunzione da parte dell'agente del rischio del mancato conseguimento del risultato della sua attività di promozione di contratti per il preponente). (V 3387/85, mass n 441055; (V 5846/85, mass n 443032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)