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Sez. L, Sentenza n. 5846 del 23/11/1985 (Rv. 443032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*

L'attività di propagandista scientifico non si inquadra sempre e necessariamente nello schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato, ben potendosi concepire l'affidamento dell'incarico di illustrare le caratteristiche del prodotto a persona estranea alla organizzazione dell'impresa nel generico ambito del rapporto di lavoro autonomo ovvero in quello specifico del contratto di Agenzia, nel quale ultimo caso all'attività pubblicitaria si associa quella del promuovimento dei contratti nell'interesse del proponente. La distinzione tra i predetti schemi negoziali è affidata all'esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto tenendo conto che non è determinante il riscontro di direttive dell'imprenditore in ordine all'atteggiarsi della propaganda prescelta - direttive che sono compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo - bensì assumono rilievo soprattutto l'esistenza di un vincolo di subordinazione, l'Obbligo di osservare un orario di lavoro, la predisposizione di itinerari giornalieri. (V 7480/83, mass n 432094; (V 6025/83, mass n 430831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)