Sez. F, Sentenza n. 35285 del 02/09/2008 Cc. (dep. 15/09/2008) Rv. 240982 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato esecutivo - Motivi di rifiuto - Reati commessi in parte in Italia - Prevalenza del giudicato straniero - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di rifiuto della consegna previsto dalla lettera p) dell'art. 18 L. n. 69 del 2005 (reato commesso in tutto od in parte nello Stato), l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d'arresto europeo, non spiega alcuna incidenza, a differenza dell'ipotesi prevista dalla precedente lett. o), in quanto il legislatore ha privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. O CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)