Sez. U, Sentenza n. 746 del 28/01/1988 (Rv. 457170 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali perseguono finalità di interesse generale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, sono enti pubblici non economici. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate in favore di detti istituti, che vengano svolte con continuità, ancorché in forza di assunzione a tempo determinato, nonché con stabile inserimento nella loro organizzazione, per il perseguimento di quegli scopi istituzionali, integrano un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 2315/83, mass n 427165).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)