Sez. U, Sentenza n. 2315 del 30/03/1983 (Rv. 427165 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - NATURA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE, DI PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - NATURA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE, DI PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI.*
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali svolgono attività di interesse generale per assicurare alloggi ai meno abbienti, sono enti pubblici non economici. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate in favore di detti istituti, ove caratterizzate da stabile inserimento del dipendente nella organizzazione pubblicistica dei medesimi, in correlazione al perseguimento dei loro compiti istituzionali (ivi compreso quello della pulizia delle parti comuni degli immobili concessi in locazione), integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 947/81, mass n 411470; (V 2397/79, mass n 398698).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)