Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006 (Rv. 593215 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ | Presupposti per la condanna in via solidale - Mera comunanza di interessi - Sufficienza - Valutazione rimessa esclusivamente al giudice del merito - Sussistenza - Conseguenza - Incensurabilità in sede di legittimità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ
La condanna in solido di più parti soccombenti al pagamento delle spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)