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Sez. 3, Sentenza n. 1100 del 30/01/1995 (Rv. 490128 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI EMANCIPATI O A INABILITATI | Spese processuali - Pagamento - Condanna solidale - Mera comunanza di interessi - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490128-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI EMANCIPATI O A INABILITATI

La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. (Nella specie è stata ritenuta legittima la condanna solidale alle spese di due parti soccombenti, in base al rilievo che una di esse eccependo la nullità di notificazione della citazione introduttiva, aveva contrastato la pretesa avversaria, assumendo un'atteggiamento difensivo convergente con quello di altro convenuto soccombente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)