Sez. U - , Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 04)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione di tutti i giudici in quanto appartenenti al medesimo organo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i componenti della Sezione disciplinare del CSM, poiché una tale istanza, coinvolgendo tutti i giudici in quanto e sol perché appartenenti al medesimo organo giurisdizionale, non lamenta un ipotetico difetto di imparzialità (che per sua natura riguarda la persona del singolo giudice), ma un eventuale difetto di terzietà dell'organo decidente, vale a dire un difetto non rimediabile con lo strumento processuale della ricusazione che presuppone l'esatta identificazione fisica del giudice ricusato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)