Sez. 1, Sentenza n. 12525 del 27/08/2003 (Rv. 566284 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Nei confronti di tutti i giudici del medesimo ufficio giudiziario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, posto che detto istituto, essendo finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, opera esclusivamente nei confronti del giudice concretamente designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore ed è, come tale, insuscettibile di essere piegato a perseguire una funzione meramente preventiva e di essere quindi utilizzato allorché il giudice ricusato non sia attualmente investito dello "ius dicere" in relazione alla causa di cui l'istante è parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)