Sez. 6, Sentenza n. 2162 del 09/10/1981 Ud. (dep. 03/03/1982) Rv. 152552 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI - OMESSO ACCERTAMENTO DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 990 DEL 1969.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI - OMESSO ACCERTAMENTO DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 990 DEL 1969.*
Chiunque si accinge a porre in circolazione un veicolo, per il quale è prevista l'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi è tenuto ad accertarsi dell'efficacia del contratto di Assicurazione ove sia stato stipulato. L'omissione di tale accertamento costituisce un difetto di diligenza ossia un comportamento colpevole che esclude la scusabilità del preteso errore. (Conf mass n 134458).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)