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Sez. 3, Sentenza n. 9228 del 12/02/1976 Ud. (dep. 02/10/1976) Rv. 134458 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO PER LA RESPONSABILITA CIVILE - ERRORE SULLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INESCUSABILITA - FATTISPECIE: OMESSO PAGAMENTO DI RATEO DI PREMIO ASSICURATIVO.*
Stato
decisa il 1976-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134458-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO PER LA RESPONSABILITA CIVILE - ERRORE SULLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INESCUSABILITA - FATTISPECIE: OMESSO PAGAMENTO DI RATEO DI PREMIO ASSICURATIVO.*

Le regole che disciplinano i contratti di Assicurazione sono integrative della norma penale di cui all'art 32 legge 24 dicembre 1969, n 990 e, pertanto, l'errore sulla disciplina legislativa del contratto assicurativo costituisce errore su legge penale e, come tale, non puo essere invocato a scusa. (fattispecie relativa ad omesso pagamento di rata semestrale del premio assicurativo e convinzione erronea che la copertura assicurativa fosse annuale cosi come era annuale il contratto stipulato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)