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Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 02/10/1971 (Rv. 353847 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA DEL VIZIO O DELLA MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE - MERO SOSPETTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353847-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA DEL VIZIO O DELLA MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE - MERO SOSPETTO - IRRILEVANZA.*

La scoperta del vizio o della Mancanza di qualita promesse, ai fini della tempestivita della relativa denunzia, si ha solo quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva e completa dell'esistenza dell'uno o della deficienza delle altre, non essendo all'uopo sufficiente un semplice sospetto. (Conf 2956'69, mass n 342826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)