Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 02/10/1971 (Rv. 353847 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA DEL VIZIO O DELLA MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE - MERO SOSPETTO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA DEL VIZIO O DELLA MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE - MERO SOSPETTO - IRRILEVANZA.*
La scoperta del vizio o della Mancanza di qualita promesse, ai fini della tempestivita della relativa denunzia, si ha solo quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva e completa dell'esistenza dell'uno o della deficienza delle altre, non essendo all'uopo sufficiente un semplice sospetto. (Conf 2956'69, mass n 342826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)