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Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 05/08/1969 (Rv. 342826 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINI - DECORRENZA - DALLA SCOPERTA DEL VIZIO - NOZIONE DI SCOPERTA - MERO SOSPETTO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342826-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINI - DECORRENZA - DALLA SCOPERTA DEL VIZIO - NOZIONE DI SCOPERTA - MERO SOSPETTO - INSUFFICIENZA.*

Il termine stabilito per la denuncia dei vizi della cosa venduta al fine di impedire la decadenza dal diritto alla garanzia decorre per i vizi occulti non riconoscibili ne effettivamente conosciuti, dal giorno della loro scoperta. Si ha scoperta del vizio solo quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva della loro esistenza, non essendo al riguardo sufficiente un semplice sospetto. (Conf 1035, 68, massima n 332462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)