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Sez. 2, Sentenza n. 17181 del 24/06/2008 (Rv. 604096 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Clausola negoziale condizionante l'efficacia del contratto alla emanazione, entro e non oltre una determinata data, di un provvedimento discrezionale della P.A. - Non ascrivibilità alla volontà dei contraenti - Qualificazione giuridica - Condizione risolutiva negativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604096-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)

Nei contratti a prestazioni corrispettive, requisito comune al termine essenziale e alla clausola risolutiva espressa deve ritenersi l'inadempimento imputabile ad una delle parti. Tale presupposto non si riscontra nella diversa ipotesi in cui l'effetto solutorio sia connesso al mancato ottenimento entro una determinata scadenza temporale di un provvedimento amministrativo per ragioni non ascrivibili al comportamento dei contraenti, dovendo tale evenienza essere riconducibile alla mancata verificazione di un evento futuro ed incerto e, conseguentemente, qualificarsi come condizione risolutiva negativa. (Nella specie è stata qualificata come condizione risolutiva negativa la previsione negoziale secondo la quale il compenso dovuto ad un professionista non sarebbe stato riconosciuto <<ove le competenti autorità comunali per qualsivoglia motivo, purché non imputabile al committente, non dovessero rilasciare la concessione ovvero la stessa venisse rilasciata oltre il 30/9/1995>>).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)