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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 (Rv. 652624 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa partecipazione del litisconsorte pretermesso - Conseguenze - Rinnovazione delle operazioni peritali - Necessità.
Stato
decisa il 2019-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652624-02

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE

Il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)