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Sez. 2, Sentenza n. 131 del 12/01/1977 (Rv. 383629 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - CHIAMATO IN CAUSA - OMESSA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383629-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - CHIAMATO IN CAUSA - OMESSA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario, od anche facoltativo, eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non avendo partecipato alle operazioni svolte nel corso di consulenza disposta ed espletata prima della chiamata, il giudice deve provvedere alla rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza. (V 1757/74, mass n 369930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)