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Sez. L - , Sentenza n. 11835 del 15/05/2018 (Rv. 648389 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Cause scindibili - Ricorso per cassazione - Impugnazione del soccombente solo nei confronti di una delle parti vittoriose - Integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)