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Sez. 1, Sentenza n. 12942 del 05/09/2003 (Rv. 566566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Impugnazione del soccombente nei confronti di una delle parti vittoriose - Impugnazione nei confronti delle altre - Omissione - Sopravvenuta decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale per decorso del termine dell'art. 327, cod. proc. civ. - Integrazione del contraddittorio ex art. 332, cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332, cod. proc. civ., se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale, per decorso del termine di cui all'art. 327, cod. proc. civ.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)