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Sez. 3, Sentenza n. 1001 del 28/03/1972 (Rv. 357317 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - FACOLTATIVITA - ADOZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357317-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - FACOLTATIVITA - ADOZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La procedura di rendimento dei conti, prevista dagli articoli 263 e seguenti cod proc civ, ha carattere facoltativo e la adozione di essa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, potendo egli attingere, per altre vie di indagine, gli elementi di prova Atti alla risoluzione delle controversie involgenti rapporti di rendiconto. (Conf 2876'67, mass n 330482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 266, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)