Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 04/12/1967 (Rv. 330482 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - FACOLTATIVITA DELLA RELATIVA PROCEDURA.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - FACOLTATIVITA DELLA RELATIVA PROCEDURA.*
La procedura del rendimento dei conti (art. 263 e segg. cod.proc. civ.) ha carattere facoltativo e l'adozione di essa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, potendo egli attingere per altre vie di indagine gli elementi di prova Atti alla risoluzione delle controversie involgenti rapporti di rendiconto. (Conf. 2348-63, 806-60, 720-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)